Cassazione Penale Sezione VI
Sentenza n. 1422 ud. 03/10/2017 – deposito del 15/01/2018
“La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita di iniziativa dalla persona offesa dal reato, costituisce prova documentale ed è pertanto utilizzabile in dibattimento; qualora tuttavia la conversazione risulti non continuativa per essere stata tagliata in alcune parti, si impone da parte del giudice una specifica valutazione della capacità probatoria della registrazione e della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la mera corrispondenza tra i brani registrati e quanto riferito dall’autore della manipolazione”.
Con la pronuncia in commento la S.C. ha accolto i ricorsi degli imputati relativamente all’avvenuta utilizzazione di una prova non attendibile. La Cassazione ha ritenuto censurabile la pronuncia di secondo grado che ha erroneamente motivato di aver raggiunto la prova oltre ogni ragionevole dubbio circa la responsabilità degli stessi per i reati ascrittigli, utilizzando quale principale elemento di prova le dichiarazioni contenute in una registrazione prodotta dalla persona offesa.
Per quanto qui interessa, va sottolineato come la giurisprudenza assolutamente pacifica ritenga le registrazioni prodotte dalla persona offesa documenti liberamente valutabili dal giudicante, anche e soprattutto con riferimento alla loro ammissibilità e rilevanza.
“In presenza di un documento audio che può compararsi ad un documento cartaceo in cui parte delle pagine vengono volutamente strappate per renderlo non conoscibile per intero, senza che se ne dia una ragione, comuni criteri di valutazione logica fanno propendere per la scarsa affidabilità di una tale prova.
Va da sé, però, che tale libertà valutativa con riferimento ad una prova documentale con
elementi di atipicità non può spingersi a ritenere pienamente attendibile (o, viceversa sicuramente inattendibile) una registrazione caratterizzata da incompletezza e/o che presenti elementi tali da far dubitare della sua effettiva autenticità.
La S.C. si occupa in particolare di far rilevare come l’avvenuta manipolazione di parte della registrazione non possa e non debba automaticamente caducare l’utilizzabilità del mezzo di prova: “la possibilità di valutazione frazionata è una massima di esperienza che di certo non fissa un principio di irrilevanza del mendacio. Semplicemente, e logicamente, […] la parziale falsità non impedisce una utilizzazione della prova purchè vi sia una valutazione attenta della ragione del parziale mendacio che escluda la inattendibilità delle restanti dichiarazioni”.
Nel caso concreto, la pur ritenuta attendibilità del risultato probatorio non ha permesso, secondo la S.C., di ritenere pienamente superato il ragionevole dubbio richiesto per l’affermazione di penale responsabilità in capo agli imputati, essendosi dovuto concludere per l’annullamento della sentenza impugnata.
Avv. G. Passarin