Il Tribunale di Venezia riconosce nella violenza indiscriminata una giustificazione alla protezione sussidiaria
Con l’ordinanza dell’8 maggio 2017 (r.g. 7243/2016), il Tribunale Ordinario di Venezia accoglie il ricorso presentato dall’avv. Paolo Tacchi Venturi e riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino nigeriano, proveniente dall’Edo State, regione meridionale della Nigeria.
Il giudice di primo grado non riscontra nella vicenda del ricorrente i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, stante l’impossibilità di qualificarlo quale rifugiato, ma rileva un rischio effettivo e concreto di subire un grave danno a causa della violenza indiscriminata nella zona di provenienza, nel caso in cui egli rientrasse in Nigeria; lo Stato e le organizzazioni statuali ivi operanti, infatti, non sarebbero in grado di fornirgli un’adeguata protezione.
Ciò è riscontrabile da fonti qualificate come il Rapporto di Amnesty International 2016.
“Avuto riguardo alla condizione del Paese di origine del ricorrente si rileva che i più recenti rapporti sullo stato socio-politico della Nigeria indicano come persistenti gravi conflitti negli Stati di Kano, Kaduna, Plateau, Yobe e Borno, dove la significativa presenza del gruppo islamico terroristico Boko Haram e la zona di confine tra il nord musulmano ed il sud del Paese cristiano e animista genera persecuzioni ai danni dei cristiani e va altresì rilevato che il gruppo terroristico ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l’umanità uccidendo migliaia di civili, detenendone altri, stuprando e segregando donne e bambine, distruggendo edifici e continuando raid ed attentati dinamitardi.
Il quadro sopra rappresentato, che denota una situazione di conflitto in tutto il Paese, violenze di matrice religiosa, sparizioni forzate, uccisioni e torture illegali, è confermato dal rapporto dell’anno 2016 sullo stato socio-politico della Nigeria redatto da Amnesty International”.
(dott. G. Melotti)