La situazione odierna del Punjab giustifica il riconoscimento della Protezione sussidiaria a favore del ricorrente
Con un’ordinanza del 4 settembre 2017, il Tribunale di Venezia, in base alla documentata situazione di rischio persistente in Pakistan, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione sussidiaria.
Diversamente da quanto stabilito dalla Commissione Territoriale, il giudice ritiene che sia “possibile ravvisare nella specifica regione di provenienza la presenza di un conflitto armato interno da cui può conseguire violenza indiscriminata, intendendosi per tale uno scontro tra forze governative ed un gruppo armato o tra più gruppi armati (cfr. Corte giustizia Unione europea, 30-01-2014, n. 285/12), valendo anche in questo caso le ragioni enunciate in Trib. Venezia 10.1.2017, dove sulla base del rapporto EASO 2015 è stato ritenuto che il Punjab, sebbene meno colpito rispetto ad altre zone del Pakistan (Fata e Khiber), sia connotato da una situazione di conflitto tra gruppi armati e polizia e tra gruppi settari brutali”.
Il giudice cita a questo proposito il rapporto EASO del 2016 “EASO Country of Origin Information Report” relativo alla sicurezza del Pakistan, evidenziando che “la situazione nel corso del 2016 non pare essere migliorata significativamente, pur nella rilevata riduzione del numero di attentati.”
Alla luce dell’evidente rischio di subire un grave danno in caso di rientro forzato, il giudice ha riconosciuto la protezione sussidiaria in favore del richiedente.