L’integrazione nella società di un giovane profugo ne evita il rimpatrio

Integrazione

Il giudice valorizza le migliori condizioni di vita raggiunte dal richiedente per il livello molto avanzato di integrazione sociale in Italia

L’integrazione di un giovane maliano nella società italiana è risultata essere così evidente che il suo rimpatrio è stato valutato dal Giudice ingiustificato in quanto avrebbe arrecato al giovane “un danno sproporzionato alla sua vita privata“. Quindi, pur non avendo i requisiti per lo status di rifugiato, il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza dell’11/4/2019, ha accolto il ricorso presentato dal giovane maliano, assistito dall’avv. Paolo Tacchi Venturi, applicando la sentenza Cass. 23.2.2018, n. 4455. Tale sentenza apre ad una nozione allargata della protezione umanitaria relativamente alla condizione raggiunta nel paese ospitante.
Si ritiene opportuno riportare integralmente il ragionamento del giudice, in quanto chiarisce in modo chiaro tutti gli elementi che sono stati valutati e valorizzati nel corso del procedimento.

Il ragionamento del giudice

Nel caso di specie, se da un lato, non pare sussistere una situazione personale attuale rientrante nelle categorie di cui sopra, dall’altro però pare fondato. Infatti, quanto alla possibile valutazione comparata tra le condizioni raggiunte nel paese ospitante rispetto a quelle del paese di origine, gli elementi addotti sono da ritenere rilevanti, poiché egli innanzitutto ha dato prova in sede di audizione di una perfetta padronanza della lingua italiana, e per ciò stesso quindi di una seria capacità d’inserimento tanto da poter essere sentito senza l’ausilio dell’interprete, ed ha anche fornito altri concreti indicatori della sua attuale situazione di integrazione in quanto ha dimostrato di aver frequentato fattivamente i corsi di lingua di livello non solo base ma anche superiore (A1 e A2), di essere occupato a tempo pieno in molteplici attività lavorative, dalla vigilanza al lavoro in ristorazione ed in agricoltura, di aver frequentato e concluso la Scuola secondaria di primo grado con giudizio di idoneità, oltre allo svolgimento di volontariato, nonché di essere in procinto di acquisire la patente di guida
Il ricorrente ha corredato la sua istanza con molteplici produzioni, le certificazioni dei corsi di lingua e le certificazioni del percorso scolastico 2017/2018 presso il CPIA di … (doc.4), i contratti di lavoro a tempo determinato prorogati con la … istituto don Calabria di … e con la ditta … e da ultimo la trasformazione del suo rapporto con la … da tempo determinato a indeterminato (con anche copia di buste paga ecc. doc.2), il certificato di qualifica di saldatore acquisito nel 2017 (doc.3).

Ciò, costituisce elemento indicativo della sussistenza di impedimenti all’allontanamento derivanti dall’esigenza di non arrecare un danno sproporzionato alla sua vita privatagarantito dall’art. 8 CEDU, obbligo internazionale indirettamente richiamato dall’art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 286 del 1998 e dall’art. 32 del D. Lgs. n. 25/2008 (ipotesi in parte menzionata anche dalla circolare del 31 luglio 2015 della Commissione Nazionale per il diritto di asilo) e dunque elemento utile al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 
Occorre rammentare in proposito che 
l’art. 8 CEDU assicura una tutela distinta sia alla vita familiare che alla vita privata, la cui nozione, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è ampia, non soggetta ad una definizione esaustiva, che comprende l’integrità fisica e morale della persona e può, dunque, includere numerosi aspetti dell’identità di un individuo, tra cui quello relativo ad una vita lavorativa legalmente avviata.
Per questi motivi, sono dunque ravvisabili elementi tali da integrare i presupposti per la concessione del permesso in questione, in quanto si ritiene che se il ricorrente rientrasse nel proprio paese d’origine “incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità” (Cass. 3347/15), idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte quotidiane”.

L’importanza della sentenza è resa evidente anche dalla diffusione della notizia a livello nazionale (Corriere, Repubblica, …).

Il giustificato motivo nel reato di trattenimento indebito sul territorio nazionale

Persone in viaggio

La sussistenza del giustificato motivo in ordine alla condotta di trattenimento indebito sul territorio nazionale (art. 14 comma 5 ter d.lgs 286/1998)

Con la sentenza del 31 maggio 2018, il Giudice di Pace di Verona ha riconosciuto la sussistenza del giustificato motivo in ordine alla condotta di trattenimento indebito sul territorio nazionale tenuta da un cittadino extracomunitario, difeso dagli avv. Paolo Tacchi Venturi e Giorgio Passarin dello Studio Legale Tacchi Venturi.

Lo stesso era infatti imputato del reato p. e p. ex art. 14 comma 5-ter d.lgs 286/1998 per non essersi allontanato dal territorio nazionale a seguito dell’avvenuta notifica di provvedimento di allontanamento del Questore di Siracusa.

L’accertamento del reato è stato effettuato successivamente a Verona, a distanza di soli 15 giorni dalla notifica.

Il Giudice di Pace ha pertanto ritenuto che il breve lasso di tempo intercorso tra la notifica del verbale e l’accertamento del reato, unitamente all’incensuratezza ed all’assenza di redditi provenienti da attività illecita, fossero elementi da valorizzarsi per ritenere sussistente il dubbio circa il c.d. giustificato motivo per l’omesso allontanamento, “costituito dalla impossibilità di reperire in pochi giorni i mezzi necessari per eseguire l’ordine”.

Ne conseguiva sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., ritenendosi non adeguatamente raggiunta la prova che il fatto sussiste.

Protezione umanitaria: alla famiglia deve essere riconosciuta ampia protezione

Nigeria – L’unità familiare, in un’ottica costituzionalmente orientata di protezione dei figli, giustifica la protezione umanitaria per la richiedente

Il giudice del Tribunale di Venezia riconosce la protezione umanitaria ad una cittadina nigeriana, riaffermando i principi costituzionali, in base ai quali alla famiglia deve essere riconosciuta la più ampia protezione ed assistenza possibile, in particolare nel momento della sua formazione ed in vista della responsabilità che entrambi i genitori hanno per il mantenimento e l’educazione dei figli minori (ordinanza 29 maggio 2018 – RG. 6123/2017)

A prescindere dalla verosimiglianza della vicenda narrata dalla richiedente, va tenuto conto del fatto che la stessa vive in Italia dal 2015 con il marito – anch’egli richiedente asilo ed ospite della stressa struttura d’accoglienza – e che il 5.03.2016 ha avuto una bambina, come da documentazione dimessa in atti. Tale circostanza giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria, e ciò al fine di garantire l’unità familiare, in un’ottica costituzionalmente orientata di protezione dei figli, i quali hanno il diritto di essere educati all’interno del nucleo familiare per conseguire un idoneo sviluppo della loro personalità.”

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La violenza tra gruppi armati in Pakistan dà diritto alla protezione sussidiaria

La situazione odierna del Punjab giustifica il riconoscimento della Protezione sussidiaria a favore del ricorrente

Con un’ordinanza del 4 settembre 2017, il Tribunale di Venezia, in base alla documentata situazione di rischio persistente in Pakistan, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione sussidiaria.

Diversamente da quanto stabilito dalla Commissione Territoriale, il giudice ritiene che sia “possibile ravvisare nella specifica regione di provenienza la presenza di un conflitto armato interno da cui può conseguire violenza indiscriminata, intendendosi per tale uno scontro tra forze governative ed un gruppo armato o tra più gruppi armati (cfr. Corte giustizia Unione europea, 30-01-2014, n. 285/12), valendo anche in questo caso le ragioni enunciate in Trib. Venezia 10.1.2017, dove sulla base del rapporto EASO 2015 è stato ritenuto che il Punjab, sebbene meno colpito rispetto ad altre zone del Pakistan (Fata e Khiber), sia connotato da una situazione di conflitto tra gruppi armati e polizia e tra gruppi settari brutali”.

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La violenza indiscriminata nel paese di provenienza è motivo di protezione sussidiaria

Il Tribunale di Venezia riconosce nella violenza indiscriminata una giustificazione alla protezione sussidiaria

Con l’ordinanza  dell’8 maggio 2017 (r.g. 7243/2016), il Tribunale Ordinario di Venezia accoglie il ricorso presentato dall’avv. Paolo Tacchi Venturi e riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino nigeriano, proveniente dall’Edo State, regione meridionale della Nigeria.

Il giudice di primo grado non riscontra nella vicenda del ricorrente i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, stante l’impossibilità di qualificarlo quale rifugiato, ma rileva un rischio effettivo e concreto di subire un grave danno a causa della violenza indiscriminata nella zona di provenienza, nel caso in cui egli rientrasse in Nigeria; lo Stato e le organizzazioni statuali ivi operanti, infatti, non sarebbero in grado di fornirgli un’adeguata protezione.

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La recente gravidanza è un’ipotesi di vulnerabilità per una cittadina del Gambia

Tribunale di Venezia – Diritto alla protezione umanitaria per recente gravidanza

Un’interessante ordinanza del Tribunale di Venezia dell’11 dicembre 2017 concede ad una cittadina del Gambia, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Tacchi Venturi, un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il giudice di primo grado non riscontra nella vicenda i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e ritiene che non sussistano nemmeno le condizioni per concedere la protezione sussidiaria.

Con la presente ordinanza, però, annulla il provvedimento della Commissione Territoriale, nella parte in cui non ha ravvisato gli estremi per la protezione umanitaria così come prevista dalla normativa vigente.

Nell’accoglimento parziale dell’11 Dicembre 2017 (rg. n. 11527/2016), il giudice di primo grado infatti ravvisa il diritto alla protezione umanitaria a motivo della recente gravidanza:

“La signora, che vive in Italia con il marito (anch’egli richiedente asilo) e con il figlio di 5 anni, ha avuto in data 27.03.2017 un bambino, come da documentazione prodotta telematicamente in data 13.07.2017: si riviene nella recente gravidanza un’ipotesi di vulnerabilità da tutelare attraverso la concessione della misura prevista dall’art. 5 co. 6 del D.Lgs. 286/98”.

dott. G. Melotti