Workshop – La cessazione della qualifica di rifiuto tra criteri selettivi e riparto di competenze
L’avv. Giorgio Passarin dello Studio Legale Tacchi Venturi interverrà al workshop organizzato nell’ambito della responsabilità d’impresa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
Il Workshop intende affrontare il tema della “fine” del rifiuto, con riferimento alla disciplina in materia di End Of Waste nell’attuale contesto normativo ed economico.
Verrà analizzata la sentenza del Consiglio di Stato 28 febbraio 2018, n. 1229 e le conseguenze della interpretazione ivi sostenuta.
L’incontro è occasione di aggiornamento con riguardo all’applicazione del d.lgs. n. 231/2001 in materia ambientale.
Sulla legittimazione del sostituto processuale del difensore e procuratore speciale a costituirsi parte civile
Cassazione Penale, SS. UU., 21 dicembre 2017- 16 marzo 2018
Con la pronuncia in commento la S.C. interviene sul contrasto presente tra le sezioni semplici circa la legittimità della costituzione di parte civile avvenuta mediante sostituto processuale.
Il quesito rimesso al Supremo Consesso è stato sintetizzato nei termini seguenti: “Se sia legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore al quale soltanto la persona danneggiata abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale”.
Nella trattazione le Sezioni Unite hanno evidenziato la necessità di tenere distinti i profili della legitimatio ad causam (titolarità del diritto sostanziale in capo al rappresentato quale presupposto della costituzione di parte civile) e della legitimatio ad processum ( rappresentanza processuale in virtù della quale il rappresentato deve conferire ad un difensore la procura alle liti per poter stare in giudizio).
Prova documentale e registrazioni: il dubbio sull’autenticità può portare all’assoluzione
Cassazione Penale Sezione VI
Sentenza n. 1422 ud. 03/10/2017 – deposito del 15/01/2018
“La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita di iniziativa dalla persona offesa dal reato, costituisce prova documentale ed è pertanto utilizzabile in dibattimento; qualora tuttavia la conversazione risulti non continuativa per essere stata tagliata in alcune parti, si impone da parte del giudice una specifica valutazione della capacità probatoria della registrazione e della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la mera corrispondenza tra i brani registrati e quanto riferito dall’autore della manipolazione”.
Con la pronuncia in commento la S.C. ha accolto i ricorsi degli imputati relativamente all’avvenuta utilizzazione di una prova non attendibile. La Cassazione ha ritenuto censurabile la pronuncia di secondo grado che ha erroneamente motivato di aver raggiunto la prova oltre ogni ragionevole dubbio circa la responsabilità degli stessi per i reati ascrittigli, utilizzando quale principale elemento di prova le dichiarazioni contenute in una registrazione prodotta dalla persona offesa.