Cassazione Penale, SS. UU., 21 dicembre 2017- 16 marzo 2018
Con la pronuncia in commento la S.C. interviene sul contrasto presente tra le sezioni semplici circa la legittimità della costituzione di parte civile avvenuta mediante sostituto processuale.
Il quesito rimesso al Supremo Consesso è stato sintetizzato nei termini seguenti: “Se sia legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore al quale soltanto la persona danneggiata abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale”.
Nella trattazione le Sezioni Unite hanno evidenziato la necessità di tenere distinti i profili della legitimatio ad causam (titolarità del diritto sostanziale in capo al rappresentato quale presupposto della costituzione di parte civile) e della legitimatio ad processum ( rappresentanza processuale in virtù della quale il rappresentato deve conferire ad un difensore la procura alle liti per poter stare in giudizio).