Cassazione Penale Sezione VI
Sentenza n. 1422 ud. 03/10/2017 – deposito del 15/01/2018
“La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita di iniziativa dalla persona offesa dal reato, costituisce prova documentale ed è pertanto utilizzabile in dibattimento; qualora tuttavia la conversazione risulti non continuativa per essere stata tagliata in alcune parti, si impone da parte del giudice una specifica valutazione della capacità probatoria della registrazione e della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la mera corrispondenza tra i brani registrati e quanto riferito dall’autore della manipolazione”.
Con la pronuncia in commento la S.C. ha accolto i ricorsi degli imputati relativamente all’avvenuta utilizzazione di una prova non attendibile. La Cassazione ha ritenuto censurabile la pronuncia di secondo grado che ha erroneamente motivato di aver raggiunto la prova oltre ogni ragionevole dubbio circa la responsabilità degli stessi per i reati ascrittigli, utilizzando quale principale elemento di prova le dichiarazioni contenute in una registrazione prodotta dalla persona offesa.